(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625 bis c.p.p., con il quale si prospetti — sotto le apparenze di una censura rivolta avverso la sentenza della Corte di cassazione — la critica per un asserito travisamento del fatto compiuto dal giudice di merito, censura già contenuta nel ricorso originario e dichiarata inammissibile dalla Corte per congruità della motivazione, immune da vizi logici, della sentenza di merito.