(massima n. 1)
È inammissibile, per decorso limiti temporali, il ricorso straordinario reiterato personalmente dall'imputato avverso la stessa sentenza, già oggetto di ricorso straordinario proposto dal difensore dichiarato inammissibile. (Tale principio è stato affermato nell'ambito di una fattispecie nella quale l'imputato aveva personalmente adito la S.C., dolendosi della omessa trasmissione dei motivi di ricorso straordinario da lui proposti e, pertanto, della omessa considerazione degli stessi da parte della Corte, che ha altresì precisato che, comunque, non ci si può dolere di quei pretesi errori che sono stati valutati per effetto di un precedente ricorso straordinario e non sono stati ritenuti sussistenti, riesumandoli e contrabbandandoli quali errori materiali o di fatto in cui sarebbe incorso il giudice del ricorso straordinario).