(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, qualora la Corte di cassazione abbia dichiarato la inammissibilitą del ricorso presentato dal difensore senza verificare che il termine per impugnare sia decorso anche per l'imputato e conseguentemente, sul ricorso da questi proposto, abbia provveduto disponendo la restituzione degli atti al giudice a quo per essere il procedimento gią definito, č configurabile un errore percettivo deducibile ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. (nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza di inammissibilitą del ricorso del difensore e ha fissato nuova udienza per la trattazione e la decisione dei ricorsi dell'imputato e del suo difensore).