(massima n. 1)
Costituisce errore di fatto, rilevante a norma dell'art. 625 bis c.p.p., la svista in cui sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti interni al giudizio, che ha portato a dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto il mancato rispetto da parte del giudice di merito del termine per provvedere in ordine all'ammissione al gratuito patrocinio, sull'erronea supposizione che non risultasse allegata agli atti la relativa istanza presentata nel giudizio di merito.