(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione per errore di fatto, ex art. 625 bis c.p.p., essendo un mezzo di impugnazione straordinario, consente la rescissione della decisione definitiva solo nel caso di accoglimento. Nei casi, invece, di rigetto o inammissibilitą del ricorso, la decisione impugnata resta definitiva a norma dell'art. 648, comma secondo, c.p.p., con conseguente impossibilitą di rilevare la prescrizione od altre cause di estinzione del reato.