(massima n. 1)
In tema di errore di fatto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimitą, la decisione di inammissibilitą del ricorso assunta dalla sezione della Corte di cassazione prevista dall'art. 169 disp. att. c.p.p., in assenza delle prescritte garanzie difensive, per essere stata eseguita la notifica dell'avviso di udienza senza il rispetto del termine dilatorio di trenta giorni, va revocata con restituzione alla sezione medesima del ricorso per la trattazione.