(massima n. 1)
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non fosse occorso. (Nella fattispecie, relativa al rigetto da parte della Corte del ricorso in cui si eccepiva il difetto della notifica della citazione per l'udienza preliminare, si è rilevato che la pronunzia gravata non sarebbe stata comunque diversa posto che l'eccepita nullità della notificazione non era tale da determinare la nullità assoluta ed insanabile dell'atto poiché, trattandosi di una nullità a regime intermedio, essa avrebbe dovuto essere rilevata prima della sentenza di primo grado).