(massima n. 1)
In tema di ricorso straordinario, č deducibile quale errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625 bis, c.p.p., la svista in cui sia incorsa la Corte di Cassazione nell'omettere gli adempimenti relativi alla nomina di un difensore di ufficio e alla notificazione dell'avviso di udienza a tale difensore, oltre che all'imputato personalmente, in conseguenza della revoca della nomina del proprio difensore di fiducia, intervenuta nel corso del giudizio di appello. (Nella specie, la S.C. ha revocato l'ordinanza impugnata, che aveva dichiarato la inammissibilitą del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, disponendo la trattazione del procedimento in pubblica udienza ).