(massima n. 1)
Non č ricorribile per Cassazione con il rimedio previsto dall'art. 625 bis c.p.p. la sentenza con cui la Corte medesima, ignorando l'intervenuto decesso del ricorrente, abbia dichiarato inammissibile il ricorso tendente ad ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione con condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, in quanto compete all'ufficio incaricato della riscossione delle spese di giustizia, individuato dall'art. 208, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, dichiarare l'estinzione dell'obbligazione per la morte dell'obbligato.