(massima n. 1)
Il commissario liquidatore dell'impresa in amministrazione straordinaria, il quale è tenuto ad inserire i crediti vantati nei confronti dell'impresa nello stato passivo, da formarsi ai sensi dell'art. 209 l. fall., richiamato dall'art. 1 D.L. 30 gennaio 1979, n. 26 (conv., con modificazioni nella L. 3 aprile 1979, n. 95), non può effettuare pagamenti a favore dei creditori prima della ripartizione dell'attivo, salvo la possibilità di distribuire acconti parziali per i crediti ammessi, ai sensi dell'art. 212 l. fall.