(massima n. 1)
In tema di poteri in materia giudiziale del commissario liquidatore nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, non si applica, neppure in via analogica, l'art. 31, secondo comma, legge fall., che impone l'autorizzazione del giudice delegato perché il curatore fallimentare possa stare in giudizio, atteso che il legislatore, mentre ha attribuito al detto commissario gli stessi poteri che competono al curatore (art. 201 legge fall. ), ha regolato l'esercizio dei poteri del primo non con un rinvio generalizzato alla disciplina dell'esercizio dei poteri da parte del secondo, ma con un rinvio specifico da ritenersi perciò esaustivo (art. 206 legge fall. ) ; ne consegue che i predetti poteri vanno integrati dall'autorizzazione dell'autorità amministrativa di vigilanza solo se si tratta di promuovere l'azione di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. e di compiere gli atti di cui all'art. 35 legge fall., nonché quelli necessari per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, e non anche nel caso di proposizione di impugnazioni (nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha giudicato ammissibile, l'appello proposto dal commissario non munito di specifica autorizzazione dell'autorità di vigilanza, avverso la sentenza in materia di azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci ).