(massima n. 1)
Con riguardo all'impugnazione degli atti del commissario della liquidazione coatta amministrativa deve essere affermata la giurisdizione di legittimitą del giudice amministrativo, ove si verta in tema di provvedimenti amministrativi, mentre va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, quando si tratti di contratti od in genere di atti di natura privatistica (nella specie, transazione), ricollegandosi l'impugnazione stessa a posizioni di diritto soggettivo.