(massima n. 1)
In tema di liquidazione coatta amministrativa, gli enti pubblici economici, i quali sono esclusi dall'accertamento preventivo dello stato d'insolvenza, ex art. 195, ultimo comma, legge fallimentare, non possono essere assoggettati nemmeno all'accertamento successivo del detto stato, ai sensi dell'art. 202 l. fall., il cui primo comma, presupponendo che l'insolvenza non sia stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, consente l'accertamento successivo soltanto nei confronti di quegli enti per i quali č ammissibile, ma in concreto non č stato compiuto, l'accertamento preventivo.