(massima n. 1)
Nel procedimento, dinanzi al giudice ordinario, per la dichiarazione giudiziale dello stato d'insolvenza di un'impresa messa in liquidazione coatta amministrativa, ancorché con provvedimento reso in data anteriore al procedimento stesso, la pendenza dinanzi al giudice amministrativo d'impugnazione avverso detto provvedimento non può essere dedotta, con istanza di regolamento preventivo, quale ragione di difetto temporaneo di giurisdizione di quel giudice ordinario, trattandosi di situazione che non incide sulle attribuzioni giurisdizionali del giudice medesimo, ma può spiegare rilievo solo al diverso fine di una sospensione del processo, a norma dell'art. 295 c.p.c.