(massima n. 1)
Il commissario liquidatore di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, che chieda la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa (artt. 195, 202 della legge fallimentare), non ha bisogno del ministero di un difensore, potendo le istanze di fallimento essere proposte anche personalmente, né deve essere autorizzato dall'autoritą governativa, atteso che, in mancanza di una contraria previsione normativa, vale la regola della libertą dell'organo di autodeterminarsi nell'ambito della propria competenza.