(massima n. 1)
Contro il decreto del tribunale dichiarativo dell'inammissibilitą della proposta di concordato preventivo, tanto nell'ipotesi prevista dall'art. 162 l. fall., quanto in quella prevista dall'art. 192, terzo comma, stessa legge, non č proponibile ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., atteso che, essendo tale provvedimento inscindibilmente connesso alla successiva, e necessariamente pedissequa, sentenza dichiarativa di fallimento, gli eventuali vizi del provvedimento stesso vanno fatti valere con l'opposizione alla detta sentenza.