(massima n. 1)
Il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata integra un provvedimento giurisdizionale con contenuto decisorio su diritti soggettivi, sia dell'imprenditore che dei creditori e con carattere di definitivitą, cosģ da risultare idoneo alla formazione del giudicato, ma con esclusivo riguardo all'esistenza di presupposti e requisiti necessari per l'apertura della detta procedura e senza estensione anche ai presupposti dell'eventuale, successiva dichiarazione di fallimento, intervenuta la quale, nel caso di giudizio di opposizione, non č in alcun modo precluso l'accertamento dell'effettiva sussistenza della qualitą di imprenditore commerciale, propria del debitore, e dello stato di insolvenza, non solo alla stregua di circostanze sopravvenute alla pronunzia del detto decreto, ma anche alla stregua di rinnovata valutazione di circostanze all'epoca gią esistenti con riguardo al momento della dichiarazione del fallimento.