(massima n. 1)
Il compimento, da parte dell'imprenditore ammesso all'amministrazione controllata, di un atto non autorizzato dal giudice delegato comporta la revoca della procedura e la dichiarazione del fallimento, ai sensi degli artt. 173 e 188 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, solo se si accerti che l'atto abbisogni di tale autorizzazione, eccedendo dall'ordinaria amministrazione, e, quindi, ove si tratti del conferimento ad un professionista d'incarico di consulenza aziendale, che tale incarico non sia pertinente al piano di risanamento dell'impresa. Non ricorrendo questa ipotesi, detto comportamento resta valutabile ai diversi fini della revoca, di tipo discrezionale, contemplata dall'art. 192 del citato decreto, e, pertanto, può giustificare la revoca stessa a condizione che evidenzi che il debitore in relazione all'intero andamento della gestione controllata non è più meritevole del beneficio (secondo comma), ovvero che non è utile continuare la procedura, per essersi trasformata la situazione di temporanea difficoltà in crisi irreversibile dell'impresa (terzo comma).