(massima n. 4)
Qualora una società, sottoposta ad amministrazione controllata, venga successivamente assoggettata ad amministrazione straordinaria, ai sensi del D.L. 30 gennaio 1979 n. 26 (convertito con modificazioni in L. 3 aprile 1979 n. 95), ed il tribunale abbia disposto la prosecuzione dell'incarico del commissario giudiziale fino alla nomina del commissario di detta amministrazione straordinaria, il tribunale medesimo ha il potere-dovere di liquidare il compenso al commissario giudiziale, anche per il periodo della suddetta prosecuzione del mandato, con la prededuzione contemplata dall'art. 111 della legge fallimentare, ma non anche di disporre il prelevamento di tale compenso dal libretto di deposito, costituito dalla società per le spese dell'amministrazione controllata, atteso che questo, disposta l'amministrazione straordinaria, viene acquisito alla relativa procedura, e spetta esclusivamente al commissario straordinario la facoltà di disporne secondo le regole della procedura stessa.