(massima n. 1)
A seguito della declaratoria di incostituzionalità della disposizione del terzo comma dell'art. 183 L. fall. (nella parte in cui disponeva che il termine per impugnare la sentenza che pronunzia sulla proposta di concordato preventivo, ai fini dell'omologazione, decorresse dall'affissione, invece che dalla comunicazione eseguita a norma degli artt. 133 e 136 c.p.c.) ha comportato il venir meno della decorrenza del termine per l'appello in coincidenza con l'affissione, anziché con la comunicazione, in considerazione che solo quest'ultimo atto garantisce il diritto di difesa, perché pone l'interessato nella situazione di avere conosciuto l'esito giudiziale della sua domanda. Va, pertanto, escluso che la menzionata disposizione possa essere interpretata nel senso che sia indispensabile, perché decorra il termine per l'impugnazione, la comunicazione congiunta con l'affissione.