(massima n. 1)
Nel caso di annullamento parziale ad opera della S.C. della sentenza impugnata, si ha connessione essenziale tra la parte annullata della sentenza ed altra parte (con esclusione del giudicato) quando vi è un'interdipendenza tra le stesse tale che l'annullamento pronunciato per una di esse comporti necessariamente il riesame di altra parte della sentenza che sia stata investita direttamente dall'annullamento. Tale connessione può essere anche eventuale nel senso che la parte di sentenza non colpita direttamente dall'annullamento deve essere riesaminata dal giudice di rinvio nel caso che questi, decidendo le questioni deferitegli espressamente con l'annullamento, adotti una soluzione che comporti necessariamente un riesame di parti non annullate della sentenza.