(massima n. 1)
Nell'ambito della novella introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria della citata legge, relativa alla dichiarazione di inammissibilitą dell'appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, impedisce la pronuncia di annullamento con rinvio e impone l'annullamento senza rinvio con contestuale declaratoria di inammissibilitą dell'appello e conseguente notifica della sentenza di annullamento al pubblico ministero competente, affinché valuti l'eventualitą di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado.