(massima n. 1)
Qualora la sentenza impugnata conceda inequivocabilmente con la motivazione la sospensione condizionale della pena, mentre nel dispositivo sia omessa menzione della concessione di tale beneficio, la sentenza stessa deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett. l), c.p.p., limitatamente al punto concernente l'omessa dichiarazione nel dispositivo di sospensione condizionale della pena, che può essere disposta direttamente dalla Corte di cassazione.