(massima n. 1)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora per mero errore di calcolo la pena sia stata indicata in misura inferiore a quella risultante da un calcolo corretto e il giudice, non rilevando l'errore, abbia applicato la pena nella misura così indicata, la Corte di cassazione, adita su ricorso del pubblico ministero, ove sia riconoscibile la reale volontà delle parti, può procedere alla diretta rettificazione della pena, nella misura minima consentita e risultante dal calcolo corretto, in modo da rispettare la sostanza dell'accordo delle parti (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che si trattasse di errore materiale di calcolosi tenendo conto della trascurabile differenza tra pena concordata e pena da applicare e della divergenza tra quanto indicato nella motivazione e ciò che era stato riportato nel dispositivo).