(massima n. 1)
La sentenza pronunciata sulla base di un patteggiamento non può contenere dichiarazione di colpevolezza né indicazione di condanna avendo caratteristiche proprie. L'eliminazione di tali riferimenti, tuttavia, non trattandosi di errori di diritto o di denominazione o di computo della pena né di errore materiale, deve avvenire mediante non la rettificazione ma l'annullamento senza rinvio limitato ai detti riferimenti sostituiti con le formule proprie della sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti.