(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, il semplice errore di calcolo nella determinazione finale della pena, sulla quale si forma il consenso delle parti, non può costituire valido motivo di ricorso per cassazione, essendo da escludere, in detta ipotesi, che la pena possa essere definita “illegale”. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso del procuratore generale con il quale era stato denunciato che, per errore di calcolo, la riduzione di pena per il rito era risultata eccedente rispetto al limite massimo di un terzo).