(massima n. 1)
Qualora la Corte di cassazione accerti l'applicazione di pena patteggiata di specie diversa da quella prevista per il reato oggetto del giudizio, non procede ad annullamento della sentenza di patteggiamento, ma alla sua rettifica a norma dell'art. 619 c.p.p.. (Fattispecie nella quale era stata applicata la pena della reclusione, convertita in corrispondente pena pecuniaria, quando per il reato oggetto del giudizio la pena edittale era quella congiunta dell'arresto e dell'ammenda).