(massima n. 1)
Per il combinato disposto degli artt. 583 terzo comma c.p.p. (per il quale la sottoscrizione della parte privata sull'atto di impugnazione può essere autenticata, tra gli altri, dal difensore), 613 primo comma, c.p.p., 39 att. e 591 primo comma, lett. c), c.p.p., il ricorso per cassazione deve ritenersi inammissibile nell'ipotesi in cui la firma della parte privata in calce al ricorso sia autenticata da difensore che non sia iscritto nell'apposito albo della Corte di cassazione, in quanto, nella fase di avvio del giudizio in Cassazione, per difensore non può che essere inteso l'avvocato legittimato ad esercitare l'attività difensiva davanti alla Suprema Corte.