(massima n. 1)
Il principio introdotto dall'art. 568 comma quinto c.p.p. secondo il quale la qualificazione data dalla parte all'impugnazione e l'errata individuazione del giudice competente a deciderla non rende la stessa inammissibile, non consente tuttavia di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione. Poiché l'art. 613 comma primo c.p.p. prevede che il ricorso per cassazione debba essere, se non proposto direttamente dalla parte, sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, tale condizione dovrą essere soddisfatta anche nel caso che il ricorso sia stato erroneamente qualificato quale appello, in caso diverso, senza alcun giustificato motivo, verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione.