(massima n. 1)
L'irrevocabilità della sentenza di condanna (art. 648 c.p.p.) riguarda tutte le statuizioni di cui questa si compone e, quindi, non solo quelle concernenti l'esistenza del reato contestato e la responsabilità dell'imputato, ma anche quelle concernenti la pena, la cui determinazione costituisce un elemento essenziale della decisione, in quanto pronuncia di condanna — a nulla rilevando — la possibilità di formazione di un giudicato parziale prevista, nel caso di annullamento con rinvio, dall'art. 624, comma 1, c.p.p., giacché in tale ipotesi si tratta di irrevocabilità connessa allo sviluppo del rapporto processuale e comunque limitata ad una o più istituzioni — ancorché attinenti ad un singolo capo d'imputazione — che abbiano un'autonomia giuridica-concettuale e non incidano negativamente sulla concreta attuazione della pretesa punitiva dello Stato, la quale richieda pur sempre la formazione di un giudicato di condanna, che non può dirsi realizzato quando sia rimasta in sospeso la sanzione da applicare.