(massima n. 1)
In caso di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione che abbia ad oggetto statuizioni diverse ed autonome rispetto al riconoscimento dell'esistenza del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato, non può più essere dichiarata la prescrizione del reato quando la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza di annullamento parziale. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha escluso la possibilità di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione quando il relativo termine sia scaduto successivamente alla sentenza con la quale la stessa Corte aveva annullato il giudicato d'appello limitatamente al giudizio di comparazione tra le circostanze del reato).