(massima n. 1)
L'ipotesi prevista dal comma 2 dell'articolo 648 del c.p. costituisce una circostanza attenuante speciale del reato di ricettazione e non una fattispecie autonoma di reato; onde di questa deve tenersi conto nel giudizio di comparazione con le altre circostanze (articolo 69 del c.p.); con la conseguenza, esemplificando, che se il giudizio di comparazione tra detta attenuante e una aggravante contestata fosse quello di equivalenza si dovrebbe avere riguardo, per la determinazione della pena, al trattamento sanzionatorio previsto per l'ipotesi base prevista dal comma 1 dell'articolo 648 del c.p. (Nella specie, č stata quindi annullata senza rinvio, per l'illegalitą della pena, la sentenza di patteggiamento dove il giudicante, riconosciuta l'ipotesi della ricettazione di «particolare tenuitą», di cui al comma 2 dell'articolo 648, le aveva attribuito una considerazione autonoma e separata nella determinazione della pena, omettendo di procedere alla comparazione con la contestata recidiva e con le contestualmente riconosciute attenuanti generiche).