(massima n. 1)
Con riguardo all'attuale disciplina della revisione è improprio distinguere una fase rescindente e una fase rescissoria, non essendo più previsto uno stadio della procedura che si concluda con la revoca o l'annullamento della precedente sentenza. Sicché, attesa l'espressa previsione, nell'art. 634 c.p.p., come causa autonoma di inammissibilità della richiesta, della manifesta infondatezza della medesima, risulta attribuito alla corte d'appello, nella fase preliminare prevista dalla medesima disposizione, un limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, dell'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorché costituiti da «prove» formalmente qualificabili come «nuove», a dar luogo a una necessaria pronuncia di proscioglimento. (Fattispecie relativa a istanza di revisione della sentenza di condanna fondata su nuove scoperte scientifiche in tema di ricerca del DNA, ritenute in grado di far escludere la compatibilità del sangue dell'istante con quello ritrovato sul luogo dell'omicidio attribuitogli. In relazione ad essa, la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto corretto l'operato della corte di merito, che aveva giudicato inidoneo il mezzo probatorio indicato dall'istante ad inficiare la pregressa affermazione della sua responsabilità).