(massima n. 1)
In tema di cause di giustificazione, incombe sull'imputato, che deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente, se non un vero e proprio onere probatorio, inteso in senso civilistico, un compiuto onere di allegazione di elementi di indagine per porre il giudice nella condizione di accertare la sussistenza o quanto meno la probabilità di sussistenza dell'esimente. Ne consegue che la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530 cpv. c.p.p., risolvendosi il dubbio sull'esistenza dell'esimente nell'assoluta mancanza di prova al riguardo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale i giudici di merito avevano assolto l'imputato dal delitto di evasione per aver agito in stato di necessità, recependo acriticamente la tesi difensiva di essersi allontanato dalla propria abitazione per il pericolo di un'infezione tetanica dovuta ad un'ematoma, senza farsi carico di verificarne la conciliabilità con la condotta tenuta dall'imputato al momento in cui fu sorpreso dalla polizia).