(massima n. 1)
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il potere di ricorrere per cassazione non sorge con la semplice lettura del dispositivo della sentenza, ma (come nel rito ordinario) presuppone che questa sia stata depositata in cancelleria completa nei suoi elementi costitutivi, perché solo con tale adempimento la decisione può essere investita di censure specifiche e motivate, mediante detto mezzo d'impugnazione, che, dovendo coordinarsi con uno dei motivi di annullamento denunciabili a norma dell'art. 360 c.p.c., non è legittimato dalla mera soccombenza. Ne deriva che (in tali controversie) la procura a ricorrere per cassazione rilasciata al difensore dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza ma prima del deposito della stessa non può considerarsi speciale ai sensi degli artt. 83 e 365 c.p.c., con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del relativo ricorso.