(massima n. 1)
In tema di esecuzione di pena detentiva nei confronti di condannato che si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il tribunale di sorveglianza provvede de plano e senza garanzia di contraddittorio soltanto nell'eventualitą che ritenga di poter applicare la misura alternativa della detenzione domiciliare. In caso contrario, deve essere seguita la procedura in contraddittorio prevista dagli artt. 678, comma primo, e 666 c.p.p., con la conseguenza che l'inosservanza del comma terzo di tale ultimo articolo, concernente l'avviso all'interessato dell'udienza di discussione, e la mancata partecipazione del difensore prevista come necessaria dal quarto comma di tale articolo, determinano una nullitą di ordine generale, insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.