(massima n. 1)
La restituzione della cosa sequestrata e non confiscata, non disposta nel corso del giudizio di cognizione, deve avere luogo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi degli artt. 262, comma quarto, e 263, comma sesto, nuovo c.p.p., ad opera del giudice dell'esecuzione che, a norma dell'art. 676 stesso codice, stabilirą se e a favore di chi debba essere disposta la restituzione. Il giudice dell'esecuzione deve preliminarmente accertare l'effettiva sussistenza del diritto alla restituzione a favore del richiedente, applicando, in caso negativo, le disposizioni di cui all'art. 264 c.p.p. Affinché si possa disporre la restituzione non č sufficiente l'assenza di richieste altrui o la mancanza di prova circa l'altruitą della cosa, ma occorre la prova positiva, da valutarsi rigorosamente, dell'esistenza di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile nel richiedente, anche se trattasi di colui al quale la cosa fu sequestrata, non essendo ravvisabile in questa materia un favor possessionis che prescinda dallo jus possidendi.