(massima n. 1)
Nei confronti del provvedimento del giudice che dispone la restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio l'unico rimedio esperibile è l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p. e, qualora sia stato utilizzato un mezzo di impugnazione, non opera il principio della conservazione, poiché si tratta di rimedi eterogenei e l'incidente di esecuzione non può essere considerato mezzo di impugnazione.