(massima n. 1)
La competenza del giudice dell'esecuzione a disporre la confisca obbligatoria è limitata ai casi previsti dall'art. 240 c.p., non bisognevoli di particolari accertamenti di merito, e non si estende a quella prevista dall'art. 12 sexies D.L. n. 306/1992, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, in materia di contrasto alla criminalità mafiosa, subordinata all'accertamento, che può essere fatto solo dal giudice di merito, della mancata giustificazione della provenienza delle cose da sottoporre alla misura di sicurezza e del loro valore sproporzionato al reddito del condannato.