(massima n. 1)
L'irrevocabilitā della sentenza con la quale sia stata disposta la confisca di una cosa non č di ostacolo a che un soggetto rimasto estraneo al procedimento penale conclusosi con detta sentenza, assumendo di essere titolare di diritti sulla cosa confiscata, ne chieda la restituzione con istanza rivolta al giudice dell'esecuzione, competente ai sensi dell'art. 676 c.p.p.