(massima n. 1)
È opponibile e non ricorribile per cassazione il provvedimento di confisca ai sensi dell'art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in L. 8 agosto 1992 n. 356, adottato dal giudice dell'esecuzione a seguito di contraddittorio partecipato tra le parti, sicché il ricorso per cassazione eventualmente proposto deve essere qualificato come opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti allo stesso giudice che ha deciso.