(massima n. 1)
L'art. 676 c.p.p., che prevede altre competenze del giudice dell'esecuzione, non costituisce una deroga al principio generale dell'intangibilità del giudicato e del suo effetto preclusivo, poiché, quanto all'estinzione del reato, si riferisce solo a quelle eccezionali, cause estintive che possono verificarsi e si verificano dopo la formazione del giudicato, come quelle previste dagli artt. 167 c.p., 445, comma 2, c.p.p., e 556, comma 3 c.p., sicché, in sede di esecuzione non sono deducibili né applicabili cause estintive del reato quali la prescrizione intervenuta prima del giudicato. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza della corte d'appello che, all'esito del procedimento di esecuzione, aveva rigettato la richiesta di dichiarare estinti i reati prescritti dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, ma prima della sua irrevocabilità).