(massima n. 1)
Il disposto di cui al comma 1 bis dell'art. 674 c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 26 marzo 2001 n. 128 (secondo cui Ģil giudice dell'esecuzione provvede altresė alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 168 del codice penaleģ, tra le quali č ora compresa anche l'eventualitā che la sospensione sia stata indebitamente concessa con la sentenza di patteggiamento), trova applicazione, trattandosi di norma processuale soggetta al principio tempus regit actum, anche con riguardo all'ipotesi in cui la concessione del beneficio da revocare abbia avuto luogo con sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 128/2001.