(massima n. 1)
In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, le disposizioni introdotte dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, modificative degli artt. 168 c.p. e 674 c.p.p. non si applicano retroattivamente alle sentenze passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della novella, trattandosi di norme di natura sostanziale soggette al divieto di applicazione in malam partem di cui all'art. 2 c.p.