(massima n. 1)
In tema di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, la prova dell'unicità del disegno criminoso, riferendosi all'interiorità psichica dell'agente e non potendo emergere in detta sede dalle interessate dichiarazioni del condannato, può fondarsi su elementi presuntivi ed indiziari rispetto ai quali il giudice è tenuto a fornire motivazione sia pure con espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi. (Fattispecie relativa a ritenuta continuazione tra più reati giudicati, fondata su brevissimo arco di tempo intercorso tra essi e sulla loro omogeneità).