(massima n. 1)
In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, spetta al giudice dell'esecuzione, ove il giudice della cognizione non abbia gią escluso l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, individuare, in base alle allegazioni del richiedente, i dati sostanziali relativi al preteso medesimo disegno criminoso, al fine di applicare l'istituto della continuazione, od escludere la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, ravvisandosi nella reiterazione soltanto una attivitą in esecuzione di una generica risoluzione delinquenziale, quale che ne sia in concreto l'occasionale spinta alla commissione.