(massima n. 1)
Il giudice della cognizione può ugualmente concedere la sospensione condizionale della pena, nonostante l'ostacolo di due precedenti benefici, quando qualcuno di questi si riferisca a fatto che non costituisca più reato a seguito di depenalizzazione legislativa susseguente alla condanna; così come, per espressa disposizione del secondo comma dell'art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47, il giudice della cognizione, nel valutare i presupposti soggettivi per la sospensione condizionale della pena, non deve tener conto di condanne per reati urbanistici o edilizi di cui sia stata dichiarata l'estinzione per sanatoria dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Analogo potere, però, non spetta al giudice dell'esecuzione, il quale non può esercitare quel giudizio prognostico che è alla base del beneficio in parola e che presuppone per sua natura l'ampiezza di poteri istruttori che è propria del giudizio di cognizione.