(massima n. 1)
La revoca della sospensione condizionale della pena può essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo nel caso in cui si verta in un'ipotesi di revoca obbligatoria, di cui all'art. 168, comma primo, nn. 1 e 2, c.p., perché le ipotesi di revoca facoltativa implicano l'esercizio di poteri discrezionali riservati al giudice della cognizione. Ne consegue che, in caso di applicazione della continuazione a norma dell'art. 671 c.p.p., il giudice dell'esecuzione non può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena applicato con una delle sentenze.