(massima n. 1)
Il potere del giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena non ha portata generale, ma è strettamente connesso al riconoscimento del concorso formale o della continuazione, e non può essere esteso ad altre ipotesi, stante l'intangibilità del giudicato ad opera del giudice suindicato al di fuori dei casi specifici e circoscritti, previsti espressamente dalla legge. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che nessun potere fosse attribuito dalla legge al giudice dell'esecuzione sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena sebbene fosse intervenuta la depenalizzazione dei reati oggetto di condanne pregresse ritenute ostative alla concessione del beneficio, in relazione ad una ulteriore successione condanna).