(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione che riconosca la continuazione tra reati oggetto di pił sentenze di condanna ha il potere di valutare ex novo ciascun singolo episodio restando cosģ superata la solo parziale valutazione operata dal giudice della cognizione con l'unico vincolo derivante dall'osservanza dei limiti stabiliti dagli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.